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Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 6
 (Concessione dell'uso del marchio)
1. L'uso del marchio è concesso, per i prodotti ammessi, ai seguenti soggetti:
a) imprese agricole, singole e associate;
b) imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, operanti nel settore agroalimentare;
c) associazioni di produttori agricoli.

2. I soggetti autorizzati all'uso del marchio hanno l'obbligo di utilizzare il medesimo nei modi indicati nel decreto di concessione.
3. La concessione all'uso del marchio è subordinata al pagamento degli importi previsti dal tariffario di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).