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Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 5
 (Funzioni del Comitato direttivo della certificazione)
1. Il Comitato direttivo della certificazione svolge le funzioni previste dalla norma UNI CEI EN 45011 e successive modifiche, e, in particolare:
a) formula gli indirizzi relativi all'attività del Comitato stesso;
b) svolge attività di sorveglianza sull'applicazione dei propri indirizzi;
c) svolge attività di ispezione, anche attraverso organismi esterni;
d) determina le modalità di concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio;
e) rilascia l'autorizzazione all'uso del marchio;
f) sospende e revoca l'autorizzazione all'uso del marchio in caso di utilizzo contrastante con la legge.

2. Il Comitato disciplina con regolamento:
a) le proprie funzioni;
b) le procedure di certificazione;
c) il tariffario relativo all'uso del marchio da parte del concessionario, tenuto conto dei diversi oneri derivanti dalla specifica attività di certificazione;
d) le procedure di revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio.

3. L'ERSA, con propria deliberazione, approvata dalla Giunta regionale, approva il regolamento contenente il tariffario di cui al comma 2, lettera c).
4. L'ERSA dispone aperture di credito a favore del funzionario delegato dallo stesso designato per l'effettuazione delle spese relative all'attività di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., e successive modifiche.