LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 2
 (Funzioni dell'ERSA)
1. L'ERSA è autorizzato a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo, ai sensi degli articoli 2 e 22 del regio decreto 929/1942, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 3 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 480/1992.
2. L'ERSA, inoltre, con propria deliberazione, approvata dalla Giunta regionale, individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio e approva i relativi disciplinari di produzione, nonché le modifiche degli stessi, nei quali sono previsti i metodi di ottenimento del prodotto necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute del consumatore.