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Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 13
 (Oneri finanziari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA finanziamenti annui per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.439 <<Contributi per interventi finalizzati alla qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli ed alimentari>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - alla funzione-obiettivo n. 11 - programma 11.5 - rubrica n. 61 - spese correnti - con lo stanziamento complessivo di 125.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003, riferito al capitolo 6812 (2.1.155.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Finanziamenti annui all'ERSA per le spese derivanti dall'attuazione della normativa in materia di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità>>.
3. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di complessivi 125.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.