LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 20

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 9
 (Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali)
1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), le parole <<, Direttore di Ente regionale>> sono abrogate;
b) al comma 3 le parole <<o struttura ad essa equiparata o>> sono sostituite dalle parole <<, a un ente regionale o a struttura equiparata a Direzione regionale ovvero>>;
c) (ABROGATA).

2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(8)
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
(4)
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
(6)
8. 
( ABROGATO )
(7)
9. Gli incarichi di Direttore regionale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, con applicazione della disciplina giuridica ed economica in godimento, sino alla loro naturale scadenza. Detti incarichi possono cessare prima di detta scadenza per accordo tra le parti, da raggiungersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, volto alla stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi del disposto di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, ovvero al verificarsi di una delle condizioni risolutive di diritto di cui al comma 6 del medesimo articolo 47 bis. Si intendono altresì confermati, salva diversa determinazione della Giunta regionale, sino alla loro naturale scadenza, gli incarichi di sostituto di Direttore regionale, nonché quelli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996 e gli incarichi sostitutori di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, siano conferiti con contratto di diritto privato, i medesimi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza ovvero sino al verificarsi di una delle condizioni risolutive di cui all'articolo 48, comma 8, della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 3.
10. In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, ai fini della determinazione dell'anzianità di cui al comma 2 del medesimo articolo 47 bis, è calcolata anche quella maturata nella qualifica di dirigente. In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 5, l'individuazione dei sostituti nell'ambito della categoria D è operata con riferimento al personale proveniente dalla qualifica di funzionario e al personale proveniente dalla qualifica di consigliere equiparato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31/1997, come modificato dall'articolo 6, comma 12; in sede di contrattazione collettiva sono individuate le posizioni interne alla categoria D cui attribuire l'incarico sostitutorio.
Note:
1Abrogata la lettera c) del comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
2Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del comma 2 alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
3Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
4Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
5A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
6Comma 7 abrogato da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
7Comma 8 abrogato da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
8Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
10Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.