LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 20

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 3
 (Inquadramento di personale presso l'Amministrazione regionale)
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981, dell'articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, dell'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 10/2002, dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, può essere inquadrato, nel limite massimo di venticinque unità e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, nella qualifica corrispondente alla qualifica, al livello o alla categoria formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza, secondo le equiparazioni di cui alla seguente tabella:
Ente di provenienza Qualifica, livello o categoria Qualifica equiparata
Provincia di Trieste VI Segretario
Provincia di Udine V Coadiutore
Provincia di Udine VI Segretario
Comune di Trieste VI Segretario
Comune di Udine VIII Consigliere
Comune di Pordenone VI Segretario
Comune di Codroipo VIII Consigliere
Comune di Gorizia Dirigente Dirigente
Comune di Monfalcone V Coadiutore
Comune di Muggia VII Consigliere
Comune di S. Dorligo della Valle VI Segretario
Comune di Duino Aurisina VII Consigliere
Comune di Bagno a Ripoli C 1 Segretario
Consorzio Cellina Meduna 6a fascia funzionale Segretario
Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti di Trieste" Categoria B Coadiutore
Azienda per i servizi sanitari n. 2-Isontina Collaboratore professionale sanitario Assistente sanitario Consigliere
Azienda per i servizi sanitari n. 6-Friuli occidentale Dirigente veterinario - II livello Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n. 5-Bassa friulana Dirigente amministrativo Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n. 3-Alto Friuli Collaboratore amministrativo professionale Consigliere
ARPA - F.V.G. Collaboratore amministrativo professionale Consigliere
Assistente amministrativo cat. C Segretario
Ministero dell'economia e delle finanze C 1 Consigliere
B 3 Segretario
B 2 Coadiutore
Ministero dell'istruzione, università e ricerca 7 livello Consigliere


2. Il personale in servizio presso la Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato del Settore commercio, ai sensi dell'articolo 40, commi 10 e 10 bis, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nel numero massimo di quattro unità, secondo le seguenti equiparazioni:
Livelli C.C.N.L. Settore commercio Qualifiche ruolo unico regionale
1 e 2 livello Segretario
3 livello Coadiutore


3. L'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla data medesima.
4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche o livelli o categorie rivestiti presso l'ente di provenienza. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 è riconosciuta l'anzianità giuridica maturata nei rispettivi livelli a decorrere dalla data di subentro della Regione nei relativi contratti ovvero dalla data di inizio servizio presso la Regione medesima.
5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'ente di provenienza alla data di inquadramento, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni ed incarichi attribuiti ovvero a prestazioni svolte presso l'ente di provenienza, nonché di indennità connesse all'esclusività del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza medesimo, sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.
6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 spetta, alla data dell'inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla data di inquadramento sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.
7. Per il biennio contrattuale in corso alla data di inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti, rispettivamente, presso l'ente di provenienza e in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio, con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.
8. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980, e successive modifiche, e dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000, e successive modifiche, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale; l'inquadramento si consegue nell'ambito di procedure selettive pubbliche per esami, nei limiti dei posti riservati al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero in servizio ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
9. 
( ABROGATO )
(2)
10. 
( ABROGATO )
(3)
11. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.
Note:
1Comma 8 sostituito da art. 2, comma 6, L. R. 34/2002
2Comma 9 abrogato da art. 2, comma 6, L. R. 34/2002
3Comma 10 abrogato da art. 2, comma 6, L. R. 34/2002
4Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 12/2003
5Derogata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 4, L. R. 12/2003