LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 20

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 11
 (Inquadramenti di personale assunto a tempo determinato)
1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 31/1997 e dell'articolo 18, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. L'inquadramento è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle procedure di inquadramento del personale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2002. L'inquadramento ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
5. Ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto, sino all'inquadramento, il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del ruolo unico regionale.
6. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento. È riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica e categoria corrispondenti alla categoria di inquadramento, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.
7. All'articolo 14 della legge regionale 10/2002, il comma 5 è abrogato.
8. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2002, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.
9. Gli Enti locali di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono prevedere l'inquadramento di personale assunto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 9, L. R. 34/2002
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 103, comma 1, L. R. 9/2019