Art. 110
(Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto congressuale)
1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo dell'attività congressuale come occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l'intera comunità regionale nell'ottica di una strategia di crescita complessiva del comparto turistico.
2. La Regione sostiene i soggetti che si occupano della promozione e commercializzazione del prodotto congressuale all'interno di strutture idonee, come definite dai commi successivi, favorendo lo svolgimento di attività di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale regionale.
3.
I soggetti di cui al comma 2 sono chiamati a:
a) gestire le strutture congressuali e i centri congressi, di cui ai commi 4, 5 e 6, idonei a ospitare manifestazioni nazionali e internazionali;
b) svolgere attività di promozione, studi e ricerche su problemi tecnici e organizzativi della gestione del turismo congressuale per garantire la massima qualità dei servizi offerti;
c) realizzare incontri e aggiornamenti per operatori turistici, operatori e tecnici sui temi inerenti le attività congressuali e turistiche collegate.
4. Sono strutture congressuali gli edifici permanenti appositamente predisposti per lo svolgimento di riunioni, dotati di installazioni tecniche di base adeguate alle esigenze più diverse, provvisti di servizi in grado di dare risposte qualitativamente, quantitativamente e professionalmente valide alle richieste dei partecipanti, in grado di offrire personale specializzato e plurilingue.
5. I centri congressi devono comprendere sale di differente grandezza, di cui una con una capienza sufficiente ad accogliere in seduta plenaria tutti i partecipanti ad una riunione, dichiarandone la capacità massima. Le altre sale devono permettere la riunione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro diverso, con un numero proporzionale di uffici per assicurare i servizi, tenendo conto delle condizioni di comfort, d'igiene e sicurezza, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
6. I centri congressi dovranno garantire per ogni sala superiore ai cinquanta posti le seguenti dotazioni tecnologiche: un efficiente impianto di sonorizzazione, uno schermo adeguato alle dimensioni della sala secondo le tabelle tecniche (rapporto distanza fondo sala/schermo), un impianto di illuminazione graduabile e sezionabile, con controllo facilmente accessibile dalla sala e dalla regia; dovranno garantire inoltre che le sale di capienza uguale o superiore ai trecento posti siano dotate di cablaggi audio e video posizionati lungo la sala e sul palco, i quali consentano il controllo da parte di una regia centralizzata.
Art. 111
(Contributi agli organizzatori di eventi congressuali)
1. La Regione, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, tramite la TurismoFVG di cui all'articolo 9, concede contributi agli organizzatori di eventi congressuali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola degli aiuti di importanza minore "de minimis", di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006
, per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia, che prevedano la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.
2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione e gestione degli eventi congressuali medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
2Articolo sostituito da art. 2, comma 49, L. R. 14/2012
3Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
4A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).