LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

TITOLO III
 ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
 Agenzie di viaggio e turismo
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2007
2Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 45
 (Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.
3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.
4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all' articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 46
 (Regolamento regionale)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 2/2010
2Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 47
 (Albo regionale dei Direttori tecnici)
1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 45.
2. Sono iscritti d'ufficio all'albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 57, L. R. 14/2012
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
CAPO II
 Associazioni e imprese
Art. 52

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3Parole sostituite al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4Parole sostituite al comma 4 da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO III
 Incentivi e sanzioni
Art. 54
 (Incoming)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.
2. L'Amministrazione regionale può altresì concedere incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA, per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero di voli in arrivo nell'aeroporto regionale. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 5, della medesima L.R. 21/2016.
3Articolo abrogato da art. 105, comma 5, L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016.
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1Comma 01 aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 18/2003
2Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 55 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017