LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

TITOLO XI
 NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
 Azienda regionale per la promozione turistica
Art. 172
 (Soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica)
1. L'Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003.
2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato il commissario straordinario dell'Azienda regionale nella persona del suo Presidente pro-tempore, il quale si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi di indirizzo politico dell'Azienda regionale con pienezza di poteri. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina.
3. Il commissario esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per la gestione fino all'avvenuta soppressione dell'Azienda regionale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale dell'Azienda regionale è messo a disposizione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, che attiva le procedure di mobilità, favorendo, nell'assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico.
5. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 8, L. R. 13/2002
CAPO II
 Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale
Art. 173
 (Modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali)
1. In relazione al riordino del settore turistico regionale operato con la presente legge, la Giunta regionale provvede, anche con eventuale incremento del numero delle attuali strutture, alle necessarie modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001.
CAPO III
 Attività promozionale
Art. 174

( ABROGATO )

Note:
1Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 19, L. R. 23/2002
2Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 39, L. R. 29/2005
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 106, comma 40, L. R. 29/2005
4Articolo sostituito da art. 2, comma 36, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
CAPO IV
 Disposizioni in materia di personale
Art. 175
 (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica)
1. Il personale di ruolo delle Aziende di promozione turistica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella formalmente rivestita presso le Aziende medesime, secondo le equiparazioni di cui alla tabella <<A>> allegata alla presente legge e di cui costituisce parte integrante.
2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica apportate anche con effetto retroattivo dalle Aziende di provenienza, alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 2001. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti qualifiche di provenienza.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, dalla data di inquadramento:
a) il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro vigente;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata all'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1988, ovvero dalla data di inizio del servizio, qualora successiva; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per "stipendio in godimento al 31 dicembre 1982" e per "stipendio iniziale", si intende il trattamento economico individuato alla lettera a).
4. A decorrere dalla data di inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione dell'articolo 71, comma 3, della legge regionale 44/1988, per "maturato in godimento", si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al servizio effettivo prestato nei bienni 1989-1990 e 1991-1992 presso l'amministrazione di provenienza nelle misure annue lorde fissate dalla tabella <<C>> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'amministrazione di provenienza, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nel caso di passaggio a qualifiche funzionali superiori avvenuto presso l'ente medesimo.
5. L'eventuale differenza tra il trattamento annuo complessivo presso l'ente di provenienza all'1 gennaio 2001 e il trattamento annuo complessivo spettante in sede di inquadramento, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.
6. Ai fini del trattamento previdenziale a favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, previa apposita convenzione o accordo da stipularsi con l'INPDAP. All'atto dell'inquadramento le Aziende di promozione turistica versano al bilancio regionale e al Fondo di cui all'articolo 186 della legge regionale 5/1994, ad ognuno per la parte di rispettiva competenza, le quote di indennità di buonuscita maturate e accantonate nonché quelle relative all'integrazione regionale sulla buonuscita.
7. Con riferimento agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale.
8. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 rimane assegnato alle AIAT corrispondenti alle Aziende di promozione turistica di appartenenza. Con riferimento al personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, la Giunta regionale applica la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.
Art. 176
 (Assunzioni con contratto a tempo determinato)
1. In via transitoria i dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dalle Aziende di promozione turistica come previsto dall'articolo 175, possono essere assunti con contratto a tempo determinato presso Consorzi di promozione e commercializzazione turistica e in questo caso sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto. Il periodo di aspettativa, di durata massima di due anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.
CAPO V
 Norme finali
Art. 177
 (Riferimenti)
1. Tutti i riferimenti normativi all'Azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione della medesima, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; tutti i riferimenti normativi alle Aziende per la promozione turistica devono intendersi operati alle AIAT.
2. Tutti i riferimenti normativi a disposizioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
Art. 178

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 13/2002
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 179

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
Art. 179 bis
 (Deroga a disposizioni generali)
1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilità del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all'articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all'1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell'ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d'uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprietà di enti locali partecipanti alla società di gestione dell'albergo diffuso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
Art. 180
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
q) legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
mmm) legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 10;
qqq)   ( ABROGATA )
aaaa) legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 11, comma 27;
bbbb) legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articoli 35, 36 e 38;
dddd) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 16, commi 25, 26 e 27;
eeee) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 144 e 145;
(1)
2. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Note:
1Lettera qqq) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 36/2017
Art. 181
 (Norme finanziarie)
1.  
( ABROGATO )
(3)
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 <<Interventi di promozione turistica di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9256 (2.1.254.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9257 (2.1.232.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni e Province per la partecipazione a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonché per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.
4.  
( ABROGATO )
(4)
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
(5)
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
(6)
11.  
( ABROGATO )
(7)
12.  
( ABROGATO )
13. Per le finalità previste dall'articolo 119, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 90.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 <<Interventi di parte corrente per le professioni turistiche>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9247 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>> e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l'anno 2002.
14. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 (1.1.161.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Borse di studio a favore degli aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2002.
15. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 142 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:
a) capitolo 972 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico>>;
b) capitolo 973 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina>>;
c) capitolo 974 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica>>;
d) capitolo 978 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di maestro di sci>>.
16. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 142, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 <<Devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni della disciplina delle professioni turistiche>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente per ciascuno dei Collegi previsti dalla presente legge:
a) capitolo 8940 (1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;
b) capitolo 8941(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide speleologiche - maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;
c) capitolo 8942(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.
17. Per le finalità previste dall'articolo 147, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.
18. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 151 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci>>.
19. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 151, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - (1.1.162.2.10.14) - con le denominazione <<Devoluzione al Collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
(1)
22.  
( ABROGATO )
(2)
23. Per le finalità previste dall'articolo 159, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale n. (165)/2001, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge>> e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l'anno 2002.
24. Per le finalità previste dall'articolo 160, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.
25.  
( ABROGATO )
26.  
( ABROGATO )
27.  
( ABROGATO )
28.  
( ABROGATO )
29. Per le finalità previste dall'articolo 169, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributo annuo alla Federazione Italiana Sport Invernali - (FISI) a sostegno della gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
30. Per le finalità previste dall'articolo 172, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1309 <<Spese per la liquidazione della Azienda regionale per la promozione turistica>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9343 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda regionale per la promozione turistica>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2003.
31.  
( ABROGATO )
(8)
32. Per le finalità previste dall'articolo 175 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l'anno 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - lire 2.500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 551 - lire 300 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 561 - lire 125 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 552 - lire 500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 553 - lire 200 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9636 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9637 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9640 - lire 250 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - lire 970 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9631 - lire 500 milioni per l'anno 2002
U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - lire 212,5 milioni per l'anno 2002


33. All'onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:
a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l'anno 2002 e di lire 10 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al Documento tecnico stesso);
b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso);
c) per lire 8.680 milioni relativi all'anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:
U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9220 - lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9225 - lire 1.450 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9260 - lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9261 - lire 500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9265 - lire 3.500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.512 - capitolo 9266 - lire 1.000 milioni
U.P.B 2.2.64.1.43 - capitolo 8965 - lire 150 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.43 - capitolo 8966 - lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8967 - lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8968 - lire 25 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8969 - lire 25 milioni


d) per lire 500 milioni relativi all'anno 2003, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l'anno 2002 e di lire 100 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).
Note:
1Comma 21 abrogato da art. 113, comma 1, lettera p), L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 158 della presente legge, con effetto dall'1/1/2006.
2Comma 22 abrogato da art. 113, comma 1, lettera p), L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 158 della presente legge, con effetto dall'1/1/2006.
3Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 3 della presente legge.
4Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 18 della presente legge.
5Comma 7 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 37 della presente legge.
6Comma 10 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 55 della presente legge.
7Comma 11 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 109 della presente legge.
8Comma 31 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 174 della presente legge.
9Comma 5 abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 31 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
10Comma 6 abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 32 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
11Comma 12 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
12Comma 25 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
13Comma 26 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
14Comma 27 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
15Comma 28 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 167 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
16Comma 8 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presenete legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
17Comma 9 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presenete legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
18Comma 20 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 156 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
19Comma 8 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presente legge, , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.
20Comma 9 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presente legge, , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.
21Comma 20 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 156 della presente legge, a seguito dell'inserimento del c. 6 bis all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1/1/2018.
22Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
23A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
24Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.