Art. 163
1. La Regione, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
2A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 164
(Beneficiari dei contributi)
1.
I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 163 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:
a) Enti locali in forma singola o associata;
b) AIAT e Consorzi turistici;
c) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);
d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134;
e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
2A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 165
(Caratteristiche delle piste)
1.
I contributi sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:
a) una lunghezza minima di 2,5 chilometri;
c) nell'ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
2A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 166
(Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista.
2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.
2 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e lettera c), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISI, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'
articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).
3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 168.
4. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è vincolata al successivo investimento in strutture e attrezzature degli eventuali utili realizzati.
5.
I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:
a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, entro il mese di novembre di ciascun anno, in misura non superiore al 25 per cento della spesa sostenuta nell'ultima stagione invernale in cui si è percepito il contributo; in sede di prima applicazione della presente legge e nell'ipotesi di nuovi richiedenti, l'erogazione in via anticipata è disposta in misura non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e individuata con riferimento alle normali esigenze di manutenzione per ogni chilometro di pista;
b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;
c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
2Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 27/2006
3Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 11, L. R. 17/2008
4Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 1, L. R. 37/2017
6A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 167
(Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso;
b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;
c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva.
2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.
3.
I contributi sono erogati nei limiti di intensità massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:
a) 100 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a);
b) 70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b);
c) 50 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e).
4. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2002
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 117, L. R. 1/2007
4Comma 3 sostituito da art. 5, comma 47, L. R. 30/2007 . Le disposizioni del presente comma trovano applicazione, per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), anche per le domande presentate nel corso dell'anno 2007.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 44, L. R. 12/2010
6Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
7A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 168
(Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi)
1. Con apposito regolamento di attuazione la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, stabilisce i criteri di priorità e le modalità per la richiesta, la determinazione, l'assegnazione e la rendicontazione dei contributi disciplinati dal presente capo.
2. Il regolamento determina altresì la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.
3. I contributi di cui agli articoli 166 e 167 vengono erogati separatamente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
2A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 169
(Sostegno delle attività agonistiche e giovanili)
1. La Regione riconosce alla FISI del Friuli Venezia Giulia un ruolo nella gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili, con funzioni di rappresentatività, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività dello sci in regione.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene a sostegno dell'attività svolta dalla FISI mediante la concessione di un contributo annuo. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento previsto dal comma 1, sono demandati al Servizio delle attività ricreative e sportive.
Art. 170
(Cumulabilità dei contributi)
1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
2A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).