LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

TITOLO X
 INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 152

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 153
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 83, comma 1, L. R. 4/2013
2Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, L. R. 4/2016
3Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
5Articolo sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 154

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 155

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 145, L. R. 1/2007
2Parole soppresse al comma 1 da art. 84, comma 1, L. R. 4/2013
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 4/2016
4Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 5, della medesima L.R. 21/2016.
5L'abrogazione differita già disposta dall'art. 105, c. 5, L.R. 21/2016, rimane priva di effetto a seguito della sostituzione dell'art. 105,c. 5 medesimo, ad opera dell'art. 1, c. 21, L.R. 6/2017.
6Articolo abrogato da art. 105, comma 6 bis, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 105, c. 6 bis, L.R. 21/2016.
CAPO II
 Contributi in conto capitale alle imprese turistiche
Art. 156

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 69, L. R. 2/2006
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 145, L. R. 1/2007
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera c), L. R. 11/2009
5Derogata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 56, L. R. 12/2009
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 60, L. R. 11/2011
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 4/2014
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 18/2014
9Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 43, L. R. 27/2014
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 4/2016
11Comma 5 abrogato da art. 38, comma 3, L. R. 4/2016
12Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, lettera b), L. R. 14/2016
13Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 5, della medesima L.R. 21/2016.
14L'abrogazione differita già disposta dall'art. 105, c. 5, L.R. 21/2016, rimane priva di effetto a seguito della sostituzione dell'art. 105,c. 5 medesimo, ad opera dell'art. 1, c. 21, L.R. 6/2017.
15Articolo abrogato da art. 105, comma 6 bis, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 105, c. 6 bis, L.R. 21/2016.
16Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 1, comma 25, L. R. 6/2017
17Comma 1 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 14/2017
Art. 157

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 145, L. R. 1/2007
2Comma 1 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 5, della medesima L.R. 21/2016.
4L'abrogazione differita già disposta dall'art. 105, c. 5, L.R. 21/2016, rimane priva di effetto a seguito della sostituzione dell'art. 105,c. 5 medesimo, ad opera dell'art. 1, c. 21, L.R. 6/2017.
5Articolo abrogato da art. 105, comma 6 bis, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 105, c. 6 bis, L.R. 21/2016.
CAPO III
 Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche
Art. 158
 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 36/1996)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola <<commerciali>>, è aggiunta la parola <<,turistiche>>.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. All'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 36/1996, dopo la parola <<commerciale>>, sono aggiunte le parole <<o turistica>>.
4. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
2Comma 4 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
CAPO IV
 Contributi in conto capitale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, per la realizzazione di sedi di scuole di alpinismo, speleologia e sci, nonché per infrastrutture turistiche
Art. 159
 (Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.
2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 160
 (Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.
3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 100, L. R. 22/2007
Art. 161
 (Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:
a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;
b)   ( ABROGATA )
c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;
e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 136, L. R. 2/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 109, L. R. 1/2007
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 138, L. R. 1/2007
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 46, L. R. 30/2007
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
6Comma 1 interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 11/2009
7Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 33, L. R. 24/2009
8Derogata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 12/2010
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 17/2010
10Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 51, L. R. 11/2011
11Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 58, L. R. 11/2011
12Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 22/2012
13Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 15, L. R. 27/2012
14Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 25, L. R. 5/2013
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 6/2013
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 74, L. R. 23/2013
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 44, L. R. 27/2014
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 119, L. R. 27/2014
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 27/2014
20Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 20, L. R. 27/2014
21Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 19/2015
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 19/2015
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 54, L. R. 14/2016
24Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 162

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 11/2013
CAPO V
 Interventi per la promozione dello sci di fondo
Art. 163
 (Finalità)
1. La Regione, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 164
 (Beneficiari dei contributi)
1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 163 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:
a) Enti locali in forma singola o associata;
b) AIAT e Consorzi turistici;
c) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);
d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134;
e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 165
 (Caratteristiche delle piste)
1. I contributi sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:
a) una lunghezza minima di 2,5 chilometri;
b) la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale 15/1981, come modificata dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 26/1991;
c) nell'ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 166
 (Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista.
2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.
2 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e lettera c), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISI, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).
3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 168.
4. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è vincolata al successivo investimento in strutture e attrezzature degli eventuali utili realizzati.
5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:
a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, entro il mese di novembre di ciascun anno, in misura non superiore al 25 per cento della spesa sostenuta nell'ultima stagione invernale in cui si è percepito il contributo; in sede di prima applicazione della presente legge e nell'ipotesi di nuovi richiedenti, l'erogazione in via anticipata è disposta in misura non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e individuata con riferimento alle normali esigenze di manutenzione per ogni chilometro di pista;
b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;
c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
2Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 27/2006
3Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 11, L. R. 17/2008
4Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 1, L. R. 37/2017
Art. 167
 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)
1. Per le finalità di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso;
b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;
c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva.
(2)
2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.
3. I contributi sono erogati nei limiti di intensità massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:
a) 100 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a);
b) 70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b);
c) 50 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e).
(4)
4. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2002
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 117, L. R. 1/2007
4Comma 3 sostituito da art. 5, comma 47, L. R. 30/2007 . Le disposizioni del presente comma trovano applicazione, per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), anche per le domande presentate nel corso dell'anno 2007.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 44, L. R. 12/2010
6Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 168
 (Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi)
1. Con apposito regolamento di attuazione la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, stabilisce i criteri di priorità e le modalità per la richiesta, la determinazione, l'assegnazione e la rendicontazione dei contributi disciplinati dal presente capo.
2. Il regolamento determina altresì la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.
3. I contributi di cui agli articoli 166 e 167 vengono erogati separatamente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 169
 (Sostegno delle attività agonistiche e giovanili)
1. La Regione riconosce alla FISI del Friuli Venezia Giulia un ruolo nella gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili, con funzioni di rappresentatività, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività dello sci in regione.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene a sostegno dell'attività svolta dalla FISI mediante la concessione di un contributo annuo. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento previsto dal comma 1, sono demandati al Servizio delle attività ricreative e sportive.
Art. 170
 (Cumulabilità dei contributi)
1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 171

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016