LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 177
 (Riferimenti)
1. Tutti i riferimenti normativi all'Azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione della medesima, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; tutti i riferimenti normativi alle Aziende per la promozione turistica devono intendersi operati alle AIAT.
2. Tutti i riferimenti normativi a disposizioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.