LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 167
 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)
1. Per le finalità di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso;
b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;
c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva.
(2)
2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.
3. I contributi sono erogati nei limiti di intensità massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:
a) 100 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a);
b) 70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b);
c) 50 per cento per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e).
(4)
4. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2002
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 117, L. R. 1/2007
4Comma 3 sostituito da art. 5, comma 47, L. R. 30/2007 . Le disposizioni del presente comma trovano applicazione, per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), anche per le domande presentate nel corso dell'anno 2007.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 44, L. R. 12/2010
6Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.