LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 167

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2002
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 117, L. R. 1/2007
4Comma 3 sostituito da art. 5, comma 47, L. R. 30/2007 . Le disposizioni del presente comma trovano applicazione, per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), anche per le domande presentate nel corso dell'anno 2007.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 44, L. R. 12/2010
6Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
7A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).