LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 155

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 145, L. R. 1/2007
2Parole soppresse al comma 1 da art. 84, comma 1, L. R. 4/2013
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 4/2016
4Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 5, della medesima L.R. 21/2016.
5Articolo abrogato da art. 105, comma 6 bis, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, ad opera dell'art. 1, c. 22 della L.R. 6/2017, a decorrere dall'1 gennaio 2018.