LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 145
 (Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, registro degli istruttori)
1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.
2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f)   ( ABROGATA )
3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.
4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) soccorritori;
b) pattugliatori;
c) coordinatori di stazione.
4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.
4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007 .
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 18/2003
2L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 2, lett. d) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4Comma 4 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5Comma 4 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013