Art. 143
(Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)
1. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, come definite dall'
articolo 26 bis della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, nonché un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, la Regione riconosce l'attività svolta dagli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, quali i pattugliatori, soccorritori e coordinatori di stazione, con compiti di prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate.
2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste sono assicurati attraverso l'organizzazione di tutte le attività dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosità delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell'area durante tutto l'anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
3. Il servizio di soccorso è assicurato mediante l'impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell'infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.