LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 31, L. R. 29/2005
2Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 7/2007 . Il comma 2 dell'articolo 57 si applica anche alle classificazioni risultanti, per le case e appartamenti per vacanze, dalla dichiarazione, di cui all'art. 83, c. 2, della presente legge, presentata anteriormente alla predetta data. Resta ferma l'applicazione dell'art. 2, c. 4, del regolamento emanato con DPReg. 7/5/2002, n. 0128/Pres.
3Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013