LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 130
 (Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attività di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.
(2)
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.
Note:
1Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2003
2Parole soppresse al comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 18/2004