LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2002, n. 19

Progetti di sanità transfrontaliera.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/08/2002
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 1
 (Finalità)
1. In armonia con i programmi di sviluppo dell'Unione Europea, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e incentiva forme di collaborazione transfrontaliera in materia sanitaria e socio-assistenziale.
Art. 2
 (Progetti transfrontalieri)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, conformemente alle previsioni di bilancio, delibera entro il 30 giugno, sentita la Commissione consiliare competente, il sostegno finanziario a uno o più progetti di integrazione sanitaria e socio-assistenziale transfrontaliera, sulla base della rilevanza socio-economica e della fattibilità degli stessi.