LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2002, n. 16

Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/2002
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

TITOLO IV
 ATTRIBUZIONI E ORGANIZZAZIONE NELLE MATERIE DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO
CAPO I
 Attribuzioni e strutture
Art. 39
 (Attribuzioni delle Direzioni regionali)
1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale esercita, per il tramite della Direzione regionale dell'ambiente e delle proprie strutture centrali e decentrate, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), g), h), i), l), e comma 3, lettere a), b) e c).
2. In via transitoria, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente, dalla Direzione regionale delle foreste, dalla Direzione regionale dell'agricoltura e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti nell'ambito delle rispettive competenze, ispirando le proprie azioni ai principi della reciproca e fattiva collaborazione, estesa anche agli altri enti operanti sul territorio.
3. In via transitoria, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, relative alla laguna di Marano-Grado sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. In via transitoria, l'Amministrazione regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), secondo i principi di organicità e unicità della procedura.
5. Al fine di perseguire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale riorganizza le attività delle Direzioni regionali degli affari finanziari e del patrimonio, delle foreste, dei parchi, dell'agricoltura, della viabilità e dei trasporti, della protezione civile, dell'ambiente, dell'edilizia e dei servizi tecnici, nonché del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, ponendo in capo a un'unica Direzione regionale tutte le competenze e le attività connesse all'intervento nei bacini idrografici regionali.
6. A decorrere dall'1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono attribuite alle Province, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15.
Art. 40
 (Strutture regionali)
1. Con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10/2002, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, alle dipendenze della Direzione regionale dell'ambiente, l'Ufficio idrografico e mareografico regionale cui sono attribuite le competenze previste dall'articolo 42 della presente legge, nonché i seguenti Servizi, definendone le relative funzioni amministrative:
a) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Udine;
b) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Pordenone;
c) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Gorizia.

2. Le funzioni dei Servizi decentrati sono coordinate dalla Direzione regionale dell'ambiente, allorché queste facciano riferimento a corsi d'acqua o loro tratte, costituenti confini provinciali, regionali o nazionali.
3. Le funzioni amministrative di livello decentrato relative alla laguna di Marano-Grado sono esercitate unitariamente dal Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Udine.
4. I Servizi di cui al comma 1 si avvalgono, per l'adempimento delle funzioni conferite, di personale che svolge le proprie mansioni presso le sedi delle rispettive strutture e di personale idraulico, dislocato presso i magazzini idraulici regionali, che esplica, quale mansione primaria, i servizi di polizia idraulica, di sorveglianza e di guardia degli ambiti fluviali, lacuali, lagunari, nonché di bonifica, ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti e delle successive modificazioni.
Art. 41
 (Organizzazione dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento)
1. La Direzione regionale dell'ambiente provvede, attraverso le proprie strutture decentrate, all'espletamento dei servizi di piena e pronto intervento sui tronchi dei corsi d'acqua arginati con opere idrauliche classificate di prima e seconda categoria ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al regio decreto 523/1904 e del regolamento di cui al regio decreto 2669/1937.
2. In attuazione delle norme di cui all'articolo 4, comma 10 ter, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentite le Autorità di bacino, sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, le tratte dei corsi d'acqua arginati, classificate in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, alle quali estendere i servizi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentite le Autorità di bacino, emana, con propria deliberazione, apposite direttive concernenti i criteri per lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento idraulico, nonché le modalità di coordinamento organizzativo con gli analoghi servizi predisposti dalla Regione del Veneto sui corsi d'acqua a carattere interregionale e con i servizi di protezione civile operanti nella regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 42
 (Ufficio idrografico e mareografico regionale)
1. L'Ufficio idrografico e mareografico regionale esercita le seguenti funzioni:
a) raccolta, trasmissione, elaborazione, aggiornamento e diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;
b) conservazione, manutenzione, adeguamento tecnologico ed estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonché degli impianti fissi di rilevamento;
c) studi, ricerche, rilievi, sondaggi, misure, monitoraggi, elaborazioni e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di istituti universitari, di istituti di ricerca, di altri enti pubblici e di studi privati specialistici.
3. Al fine di raccogliere, elaborare e pubblicare in modo unitario i dati di rilevamento concernenti le risorse idriche regionali, è fatto obbligo alle istituzioni e agli enti pubblici, anche economici, che gestiscono a qualsiasi titolo stazioni di rilevamento idrologico e mareografico, di trasmettere annualmente i dati rilevati all'Ufficio idrografico e mareografico regionale.
4. L'Ufficio idrografico e mareografico regionale e l'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) assicurano con continuità e immediatezza il mutuo scambio dei dati di comune interesse ai fini delle rispettive attività istituzionali.
CAPO II
 Deleghe di funzioni
Art. 43
 (Funzioni ordinarie e straordinarie delegate ai Comuni in materia di difesa del suolo)
1. L'Amministrazione regionale delega ai Comuni singoli o associati la gestione dei corsi d'acqua limitatamente alle tratte interne ai centri abitati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
a) pulizia delle tratte dei corsi d'acqua mediante la rimozione di modeste sedimentazioni di materiali litoidi, limi, sabbie, ghiaie o ciottolame, nonché mediante l'asporto di rifiuti solidi, piante e arbusti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
b) manutenzione ordinaria dei paramenti di muri d'argine, dei parapetti e delle altre opere idrauliche accessorie poste a difesa dei centri abitati;
c) interventi di sfalcio dell'erba e di taglio di cespugliame e piante presenti sui rilevati arginali e loro pertinenze;
d) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna autorizzazione o concessione, né alla corresponsione di canoni demaniali, e sono regolamentati da apposite convenzioni adottate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra i Comuni interessati e l'Amministrazione regionale, nel rispetto dei piani di bacino e loro stralci, ovvero dalle norme di salvaguardia, ove adottati.
3. In situazioni di pericolo incombente conseguenti a dissesti di carattere idraulico, il Sindaco può ordinare, in applicazione dell'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interventi di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, sui corsi d'acqua non rientranti nelle competenze dei Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 41, o dei Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 45.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono immediatamente segnalati al Servizio decentrato competente per territorio della Direzione regionale dell'ambiente e al Centro operativo regionale della protezione civile, i quali, in relazione alle rispettive competenze, assumono gli eventuali provvedimenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e del territorio. Degli interventi di cui al comma 3 è altresì data comunicazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo i Comuni possono stipulare accordi o convenzioni con le società multiservizi ovvero con i Consorzi di bonifica.
Art. 44
 (Funzioni delegate ai Comuni in materia di gestione del demanio idrico)
1. L'Amministrazione regionale delega ai Comuni rivieraschi, fatti salvi i diritti dei terzi, il rilascio ai residenti dell'autorizzazione al prelievo manuale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli per usi domestici e senza finalità commerciali, per una quantità annuale massima di metri cubi 20 per ciascun nucleo familiare. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al competente Servizio decentrato della Direzione regionale dell'ambiente. Le autorizzazioni possono essere revocate per motivi sopravvenuti inerenti alla gestione del demanio idrico, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione.
2. Ai Comuni spetta la vigilanza sull'attività di cui al comma 1.
3. I prelievi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna altra autorizzazione.
Art. 45
 (Attività conferite ai Consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo)
1. I Consorzi di bonifica concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale prioritariamente dei Consorzi di bonifica nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:
a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di difesa e relative pertinenze classificate e non, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 523/1904;
b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di cui alla lettera a);
c) servizi di piena e pronto intervento idraulico sui corsi d'acqua del comprensorio, individuati dalla Direzione regionale dell'ambiente.

2. A richiesta delle Amministrazioni comunali, i Consorzi di bonifica possono eseguire, con le stesse procedure e modalità, gli interventi previsti dall'articolo 43.
Art. 46
 (Poteri sostitutivi)
1. In caso di grave e persistente inerzia da parte degli enti di cui all'articolo 43 nell'esercizio delle funzioni rispettivamente delegate, la Giunta regionale invita gli enti stessi a provvedere, assegnando un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta stessa dispone sul compimento degli atti relativi.
2. Nel caso di ulteriore e persistente inattività, ovvero di inosservanza delle direttive e degli indirizzi forniti dalla Regione, la Regione medesima avoca a sé le funzioni delegate, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
CAPO III
 Rapporti istituzionali
Art. 47
 (Rapporti con lo Stato e la Regione del Veneto)
1. Il Presidente della Regione, o per sua delega l'Assessore regionale all'ambiente, stipula intese con lo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla laguna di Marano-Grado, trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 265/2001, nonché per l'avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo medesimo.
2. Il Presidente della Regione, o per sua delega l'Assessore regionale all'ambiente, stipula intese con la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 112/1998, lungo i tratti dei fiumi Tagliamento e Livenza che fanno da confine con la regione Veneto, ferme restando le competenze dello Stato in ordine alla titolarità del demanio idrico nei medesimi tratti dei corsi d'acqua sopra menzionati.
Art. 48
 (Rapporti con gli Stati confinanti)
1. Il Presidente della Regione stipula intese con la Repubblica di Slovenia e con la Repubblica d'Austria in conformità ai principi di cui all'articolo 117, nono comma, della Costituzione, al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri.
Art. 49
 (Rapporti con le Università degli studi)
1. Per lo studio di problematiche di carattere scientifico inerenti alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale promuove rapporti di collaborazione con le Università degli studi, mediante apposite convenzioni, e tramite il finanziamento di dottorati di ricerca ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché di analoghi strumenti previsti dagli statuti delle Università medesime.
2. I fondi da destinare alle attività di cui al comma 1 sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria regionale.