Art. 39
(Attribuzioni delle Direzioni regionali)
1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale esercita, per il tramite della Direzione regionale dell'ambiente e delle proprie strutture centrali e decentrate, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), g), h), i), l), e comma 3, lettere a), b) e c).
2. In via transitoria, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente, dalla Direzione regionale delle foreste, dalla Direzione regionale dell'agricoltura e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti nell'ambito delle rispettive competenze, ispirando le proprie azioni ai principi della reciproca e fattiva collaborazione, estesa anche agli altri enti operanti sul territorio.
3. In via transitoria, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, relative alla laguna di Marano-Grado sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. In via transitoria, l'Amministrazione regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), secondo i principi di organicità e unicità della procedura.
5. Al fine di perseguire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale riorganizza le attività delle Direzioni regionali degli affari finanziari e del patrimonio, delle foreste, dei parchi, dell'agricoltura, della viabilità e dei trasporti, della protezione civile, dell'ambiente, dell'edilizia e dei servizi tecnici, nonché del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, ponendo in capo a un'unica Direzione regionale tutte le competenze e le attività connesse all'intervento nei bacini idrografici regionali.
Art. 40
(Strutture regionali)
1. Con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'
articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'
articolo 6, comma 4, della legge regionale 10/2002, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, alle dipendenze della Direzione regionale dell'ambiente, l'Ufficio idrografico e mareografico regionale cui sono attribuite le competenze previste dall'articolo 42 della presente legge, nonché i seguenti Servizi, definendone le relative funzioni amministrative:
a) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Udine;
b) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Pordenone;
c) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Gorizia.
2. Le funzioni dei Servizi decentrati sono coordinate dalla Direzione regionale dell'ambiente, allorché queste facciano riferimento a corsi d'acqua o loro tratte, costituenti confini provinciali, regionali o nazionali.
3. Le funzioni amministrative di livello decentrato relative alla laguna di Marano-Grado sono esercitate unitariamente dal Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Udine.
4. I Servizi di cui al comma 1 si avvalgono, per l'adempimento delle funzioni conferite, di personale che svolge le proprie mansioni presso le sedi delle rispettive strutture e di personale idraulico, dislocato presso i magazzini idraulici regionali, che esplica, quale mansione primaria, i servizi di polizia idraulica, di sorveglianza e di guardia degli ambiti fluviali, lacuali, lagunari, nonché di bonifica, ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti e delle successive modificazioni.
Art. 41
(Organizzazione dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento)
1. La Direzione regionale dell'ambiente provvede, attraverso le proprie strutture decentrate, all'espletamento dei servizi di piena e pronto intervento sui tronchi dei corsi d'acqua arginati con opere idrauliche classificate di prima e seconda categoria ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al
regio decreto 523/1904 e del regolamento di cui al
regio decreto 2669/1937.
2. In attuazione delle norme di cui all'
articolo 4, comma 10 ter, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 677, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentite le Autorità di bacino, sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, le tratte dei corsi d'acqua arginati, classificate in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, alle quali estendere i servizi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentite le Autorità di bacino, emana, con propria deliberazione, apposite direttive concernenti i criteri per lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento idraulico, nonché le modalità di coordinamento organizzativo con gli analoghi servizi predisposti dalla Regione del Veneto sui corsi d'acqua a carattere interregionale e con i servizi di protezione civile operanti nella regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 42
(Ufficio idrografico e mareografico regionale)
1. L'Ufficio idrografico e mareografico regionale esercita le seguenti funzioni:
a) raccolta, trasmissione, elaborazione, aggiornamento e diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;
b) conservazione, manutenzione, adeguamento tecnologico ed estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonché degli impianti fissi di rilevamento;
c) studi, ricerche, rilievi, sondaggi, misure, monitoraggi, elaborazioni e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di istituti universitari, di istituti di ricerca, di altri enti pubblici e di studi privati specialistici.
3. Al fine di raccogliere, elaborare e pubblicare in modo unitario i dati di rilevamento concernenti le risorse idriche regionali, è fatto obbligo alle istituzioni e agli enti pubblici, anche economici, che gestiscono a qualsiasi titolo stazioni di rilevamento idrologico e mareografico, di trasmettere annualmente i dati rilevati all'Ufficio idrografico e mareografico regionale.
4. L'Ufficio idrografico e mareografico regionale e l'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) assicurano con continuità e immediatezza il mutuo scambio dei dati di comune interesse ai fini delle rispettive attività istituzionali.