LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2002, n. 16

Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/2002
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

TITOLO II
 DISPOSIZIONI SULLA DIFESA DEL SUOLO
CAPO I
 Delimitazione dei bacini idrografici
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 11/2015
Art. 4
 (Bacini di rilievo regionale)
1. Nel rispetto del comma 1 dell'articolo 16 della legge 183/1989, sono classificati bacini idrografici di rilievo regionale:
a) il bacino idrografico del torrente Slizza;
b) il bacino idrografico dei tributari della laguna di Marano-Grado, ivi compresa la laguna medesima;
c) il bacino idrografico del levante, posto a est del bacino idrografico del fiume Isonzo e fino al confine di Stato.
2. La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.
3. Il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 2, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le variazioni della delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale sono adottate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
CAPO II
 Autorità di bacino regionale
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 2, L. R. 9/2012
3Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 9/2012
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 6/2009
2Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 9/2012
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 9/2012
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 9/2012
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 2, L. R. 6/2009
2Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 9/2012
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 15/2004
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 28, L. R. 2/2006
3Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 28, L. R. 2/2006
4Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 28, L. R. 2/2006
5Parole soppresse al comma 2 bis da art. 6, comma 29, L. R. 2/2006
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 33, L. R. 22/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 15, L. R. 30/2007
7Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 9/2012
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 9/2012
CAPO III
 Piani di bacino regionali
Art. 12
 (Finalità e contenuti)
1. Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, dei corpi idrici e dell'ambito lagunare, nonché la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.
2. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 della legge 183/1989 e, in particolare, contiene:
a) il quadro conoscitivo organizzato e aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici, nonché dei vincoli in materia idrogeologica e in materia di tutela ambientale e paesaggistica;
b) l'individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica e idraulica, l'utilizzazione delle acque e dei suoli, nonché la pianificazione territoriale;
d) l'indicazione delle opere necessarie nei settori geologico, idraulico, idraulico-agrario, idraulico-forestale, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, distinte in funzione sia dei pericoli, della gravità ed estensione di dissesti, sia del perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di riequilibrio territoriale, nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
e) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione della laguna e dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
f) l'individuazione delle opere indicate alle lettere d) ed e), qualora siano già state intraprese;
g) la programmazione dell'utilizzazione delle risorse idriche e criteri e direttive che ne assicurino la tutela, in coordinamento con il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
h) l'individuazione delle prescrizioni e dei vincoli di ogni altra azione o norma d'uso finalizzati alla difesa e conservazione del suolo e del territorio, nonché alla tutela dell'ambiente;
i) la valutazione preventiva del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente, della protezione dai rischi degli insediamenti antropici e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
n) gli indirizzi e le prescrizioni atti a preservare dagli inquinamenti il suolo e i corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui o altri e delle relative portate prelevate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione e altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future per le derivazioni di cui alla lettera p), distinte per tipologie d'impiego e secondo le relative quantità;
s) le priorità degli interventi e il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;
t) l'analisi e la programmazione degli interventi nelle aree caratterizzate dalla presenza di formazioni carsiche;
u) l'analisi e la programmazione degli interventi nelle aree della laguna di Marano-Grado;
v) l'indicazione delle aree a rischio idrogeologico, dei relativi vincoli territoriali e delle relative norme;
z) i piani di rilevamento e monitoraggio delle risorse idriche.
Art. 13
 (Valore e ambito di applicazione)
1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e si applica nell'intera area compresa nel bacino idrografico interessato.
2. Il piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo.
3. Le autorità e le amministrazioni competenti provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino, ad adeguare, ove occorra, i piani territoriali e i programmi regionali e subregionali nei settori della tutela delle acque dagli inquinamenti, della difesa del suolo, dello smaltimento dei rifiuti solidi, della tutela ambientale e paesaggistica, della bonifica e della pianificazione territoriale.
4. Con riferimento ai piani e programmi di cui al comma 3, le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani-stralcio di bacino.
Art. 14
 (Formazione, approvazione ed efficacia)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, approva i progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale oppure un unico progetto di piano di bacino per più bacini regionali, predisposti dalle strutture regionali competenti in materia di idraulica e di geologia.
2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del piano di bacino è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito web della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il piano di bacino, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. Il piano di bacino è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del piano di bacino è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il piano di bacino è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle modifiche dei piani di bacino e ai piani stralcio di bacino.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 9/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 3/2018
Art. 15
 (Norme di salvaguardia)
1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino regionale, contestualmente all'approvazione del progetto del piano di bacino, la struttura regionale competente in materia di idraulica impone misure di salvaguardia nell'ambito dei bacini di cui all'articolo 4.
2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono vincolanti dalla data di pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, il Presidente della Regione diffida l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, da indicarsi nella diffida stessa. Decorso inutilmente detto periodo, il Presidente della Regione adotta, con ordinanza cautelare, le necessarie misure a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropica, dandone comunicazione agli interessati.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 9/2012
2Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 9/2012
CAPO IV
 Programmi di intervento
Art. 16
 (Programmi triennali di intervento)
1. I piani di bacino regionali sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenuto conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e in armonia con le previsioni del Piano regionale di sviluppo e del bilancio regionale per il periodo considerato.
2. Il programma triennale di intervento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di idraulica ed è approvato dalla Giunta regionale.
3. Nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, della legge 183/1989, i programmi triennali di intervento sono trasmessi, entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma in corso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'individuazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio.
4. Le modifiche ai programmi triennali di intervento sono approvate con le modalità di cui al comma 2.
5. I programmi triennali di intervento costituiscono, per l'intero periodo considerato, obiettivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10/2002.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 9/2012