LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

CAPO VIII
 Attività a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici
Art. 40
 (Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:
a)   ( ABROGATA )
b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44;
c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;
d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;
e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;
f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;
g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
h) realizzazione diretta di opere di interesse locale;
h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti, escluso il Presidente;
h ter) l'attività della Centrale di committenza denominata "Rete delle stazioni appaltanti" di cui all'articolo 44 bis, qualificatasi ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 36/2023 come "Centrale committenza Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia".
1 bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un tavolo tecnico consultivo istituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici che ne determina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al tavolo partecipano i rappresentanti degli enti e organizzazioni maggiormente rappresentative delle istituzioni, categorie economiche, professionali e delle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore. La partecipazione al tavolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborsi spesa. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Il Comitato tecnico per la redazione e l'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, istituito con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2020, n. 056/Pres., è soppresso dalla data del decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici di cui al primo periodo.
Note:
1Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole aggiunte alla lettera h bis) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 6/2019
4Comma 1 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 13/2023
5Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 60, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 41

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 243, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 42

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 244, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 43

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 245, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 44
 (Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale istituisce, nell'ambito della struttura di cui all'articolo 50, comma 1, apposite unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
1 bis. Le unità specializzate di cui al comma 1 sono composte da personale appartenente al comparto unico regionale, nonché da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali e da altri soggetti qualificati, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale e rientrano nella struttura della Rete di stazioni appaltanti di cui all’articolo 44 bis.
1 ter. Presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 bis. L'inclusione nell'elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole soppresse al comma 1 bis da art. 17, comma 2, L. R. 6/2019
4Parole sostituite al comma 1 bis da art. 5, comma 60, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 44 bis
 (Rete di stazioni appaltanti)
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente, nonché al supporto amministrativo e tecnico. L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione.
1 bis. Alla Rete delle stazioni appaltanti possono aderire tutti i soggetti di cui all'articolo 3 e comunque tutti i soggetti pubblici o privati che fruiscono di finanziamenti pubblici, di qualsiasi natura o provenienza, che applicano la normativa sugli appalti pubblici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.
2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.
2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.
3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti, anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.
4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione.
4 ter. Al fine di accelerare le procedure e rendere più efficienti i procedimenti di spesa, con particolare riguardo agli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) sostenendo in particolare le amministrazioni che hanno maggiori difficoltà, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, nel ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete di stazioni appaltanti, promuove la formazione del personale appartenente alle unità specializzate di cui all'articolo 44, comma 1, e comunque del personale che si occupa dei procedimenti relativi agli appalti di lavori pubblici e ai servizi tecnici, con particolare riguardo agli aspetti amministrativi, contabili e di utilizzo degli strumenti informatici che costituiscono l'ecosistema regionale degli appalti pubblici di cui al comma 2 ter e di quelli necessari al perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR.
4 quater. Nell'ambito della rete delle stazioni appaltanti la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione sviluppa il processo di introduzione del modello Building Information Modeling (BIM), inteso come sistema informativo digitale per la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita di una struttura edilizia, dalla fase di progettazione iniziale attraverso la costruzione, la manutenzione, fino allo smaltimento finale.
4 quinquies. L'Amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti locali e dei costruttori, con il coinvolgimento degli ordini professionali, supporta il necessario percorso di acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.
5.  
( ABROGATO )
(8)
6.  
( ABROGATO )
6 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
2Comma 6 sostituito da art. 4, comma 48, L. R. 20/2015
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 13, lettera a), L. R. 24/2016
4Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016
5Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 13, lettera c), L. R. 24/2016
7Comma 4 sostituito da art. 5, comma 13, lettera d), L. R. 24/2016
8Comma 5 abrogato da art. 5, comma 13, lettera e), L. R. 24/2016
9Comma 6 sostituito da art. 5, comma 13, lettera f), L. R. 24/2016
10Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera g), L. R. 24/2016
11Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 12/2018
12Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 60, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 60, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
15Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 60, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
16Comma 6 abrogato da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
17Comma 6 bis abrogato da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
18Comma 4 quater aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 2/2024
19Comma 4 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 44 ter
 (Modalità di gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)
1. Al fine di accelerare l'attuazione delle opere pubbliche la Regione può intervenire, direttamente o mediante società dalla stessa controllata, nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche qualora riguardino immobili di proprietà dell'ente locale, previa intesa con il medesimo.
2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, l'ente locale, per il tramite del Sindaco, partecipa alla programmazione dei lavori pubblici di cui al comma 1.
3. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere definite, fra l'altro, forme e misure di compartecipazione alla spesa o modalità di collaborazione tra gli enti coinvolti, in relazione alle singole fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
Art. 45
 (Archivio tecnico regionale)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza.
2. L'archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della Regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire all'Amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza.
3. L'Amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell'archivio il rispetto e la tutela dell'attività professionale.
4. Il regolamento di cui all'articolo 4 determina l'articolazione e il funzionamento dell'archivio, nonché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.
Art. 46
 (Sistemi di qualità dell'attività amministrativa)
1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi di qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi e iniziative ispirati al principio dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione e gestione degli adempimenti successivi.
Art. 47
 (Attività contrattuale)
1. La Giunta regionale individua la struttura competente alle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché a svolgere attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale.
Art. 48
 (Formazione professionale e studi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati.
2. Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
 (Opere di interesse locale realizzate dalla Regione)
1. L'Amministrazione regionale, quando se ne assume l'intera spesa, previa deliberazione favorevole dell'Ente locale competente sul territorio interessato, è autorizzata a realizzare, mediante intervento diretto, opere di interesse locale e di interesse subregionale di competenza di altri enti pubblici, con le procedure di cui all'articolo 50.