LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

CAPO VI
 Norme in materia di contenzioso
Art. 35
 (Accordo bonario)
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario.
2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 10, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 36
 (Definizione delle controversie)
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 35, sono decise dall'autorità giudiziaria competente, salva la decisione di ambo le parti di ricorrere a un collegio arbitrale.
2. Qualora la controversia sia affidata al collegio arbitrale, questo è costituito presso la camera arbitrale istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.