LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 71
 (Superamento delle barriere architettoniche)
1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
1 bis. I progetti di opere pubbliche e quelli dichiarati di pubblica utilità devono prevedere, ove possibile, sistemi che consentono l'autonoma mobilità delle persone videolese.
1ter.  
( ABROGATO )
1quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
2Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
3Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 112, comma 3, L. R. 29/2005
5Comma 1 bis sostituito da art. 112, comma 1, L. R. 29/2005
6Comma 1 ter abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
7Comma 1 quater abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005