Art. 65 bis
(Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)
1.
In attuazione del combinato disposto di cui all'
articolo 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(
Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'
articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione
), nonché della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20
(Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), di attuazione della
legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1
(Modifiche allo
Statuto
speciale della regione Friuli - Venezia Giulia, di cui alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), e dell'
articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono istituite le seguenti Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva:
a) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Gorizia, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Gorizia;
b) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Pordenone, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Pordenone;
c) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Trieste, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Trieste;
d) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Udine.
2. Esercita le funzioni di Presidente delle Commissioni di cui al comma 1 il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato.
3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di costituzione.
4. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per la partecipazione a ciascuna seduta delle Commissioni ai componenti aventi diritto è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo pari a 100 euro.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
2Comma 5 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
3Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2017