LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 59
 (Concessione del finanziamento a soggetti privati)
1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.
2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.
3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 15/2004
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 80, L. R. 14/2012
3Parole soppresse al comma 1 da art. 246, comma 1, L. R. 26/2012
4Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 2/2024