LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 50 bis
 (Delegazione amministrativa interorganica)
1. Ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.
1 bis. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture. L'approvazione di ogni altro livello progettuale rimane in capo al soggetto delegatario.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.