LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 44 bis
 (Rete di stazioni appaltanti)
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente. L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.
2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.
2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.
3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti, anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.
4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione.
5.  
( ABROGATO )
(8)
6. La Rete prende avvio tra i Comuni aderenti alle convenzioni di cui al comma 2 bis a partire dall'1 marzo 2017.
6 bis. Nelle more dell'avvio della Rete di stazioni appaltanti di cui al comma 2, i Comuni sono adeguati qualora aderiscano a una delle forme di collaborazione gestionale prevista dalla vigente disciplina in materia.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
2Comma 6 sostituito da art. 4, comma 48, L. R. 20/2015
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 13, lettera a), L. R. 24/2016
4Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016
5Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 13, lettera c), L. R. 24/2016
7Comma 4 sostituito da art. 5, comma 13, lettera d), L. R. 24/2016
8Comma 5 abrogato da art. 5, comma 13, lettera e), L. R. 24/2016
9Comma 6 sostituito da art. 5, comma 13, lettera f), L. R. 24/2016
10Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera g), L. R. 24/2016
11Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 12/2018
12Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.