LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 40
 (Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:
a) convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;
b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44;
c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;
d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;
e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;
f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;
g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
h) realizzazione diretta di opere di interesse locale.
h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti, escluso il Presidente.
1 bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un comitato tecnico istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al comitato partecipano i tecnici designati dagli enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie economiche e professionali e dalle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), ai componenti esterni è corrisposto un compenso determinato con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole aggiunte alla lettera h bis) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 6/2019