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Indice:
L.R. n. 14/2002
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
CAPO II
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 10 bis
Art. 11
Art. 12
CAPO III
Art. 13
Art. 14
Art. 15
CAPO IV
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 22 bis
Art. 23
Art. 24
Art. 25
CAPO V
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
CAPO VI
Art. 35
Art. 36
CAPO VII
Art. 37
Art. 38
Art. 39
CAPO VIII
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 44 bis
Art. 44 ter
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
CAPO IX
Art. 50
Art. 50 bis
Art. 51
Art. 51 bis
CAPO IX bis
Art. 51 ter
CAPO X
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
CAPO XI
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 64 bis
CAPO XII
Art. 65
Art. 65 bis
Art. 65 ter
Art. 66
Art. 67
Art. 67 bis
Art. 68
Art. 69
Art. 70
CAPO XIII
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 78 bis
Art. 79
Leggi regionali
Legge regionale
31 maggio 2002
, n.
14
Disciplina organica dei lavori pubblici.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 04/06/2002, N. 011.
Data di entrata in vigore:
19/06/2002
Materia:
420.01
-
Opere pubbliche
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 39
(Controlli e vigilanza)
(2)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e ogni altro organo nazionale e regionale, a intraprendere azioni mirate all'adozione di convenzioni o altro strumento idoneo, per disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute da enti a livello nazionale e regionale. Tale disciplina è finalizzata ad accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal
decreto legislativo 36/2023
relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale attraverso la rete di stazioni appaltanti.
2.
Per le finalità indicate nel comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione per renderli adeguati, accessibili e interoperabili con le banche dati utilizzate da ANAC o da altri enti a livello nazionale e regionale e rendere fruibili le informazioni da questi detenute.
Note:
1
Comma 4 abrogato da art. 242, comma 1, L. R. 26/2012
2
Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 2/2024
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative