LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 21
 (Procedura ristretta semplificata)
1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.
1 bis. L'espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell'articolo 38.
2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.
3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell'articolo 22.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
2Comma 4 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 9/2006