LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 20
 (Procedura ristretta)
1. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo superiore a trenta.
2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 13, comma 6, L. R. 12/2003