LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 17
 (Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice)
1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata:
a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
(2)
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare e al sistema di affidamento:
1) corrispettivo e sua corresponsione;
2) qualità e pregio tecnico dell'opera progettata;
3) caratteristiche estetiche e funzionali;
4) caratteristiche ambientali;
5) costo di utilizzazione e rendimento;
6) tempo di esecuzione dei lavori;
7) economicità;
8) durata, modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza nell'ipotesi di concessione;
8 bis) innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare;
9)   ( ABROGATO )
10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
4. Il bando o gli atti di gara indicano l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.
5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice.
6. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente a effettuare la scelta dell'aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprano cariche di pubblico amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza, in armonia con la normativa vigente.
8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 13, comma 5, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 5, lettera c), L. R. 11/2009
3Numero 8 bis) del comma 3 aggiunto da art. 1, comma 5, lettera d), L. R. 11/2009