LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 70
 (Svincolo delle indennità)
1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate, l'accertamento della proprietà e libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzi di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corredata dell'atto di morte dell'espropriato.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l'ente espropriante e l'Amministrazione regionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2006