LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 50
 (Disposizioni generali)
1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.
2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.
3. Le funzioni del responsabile unico del progetto sono svolte dal direttore centrale o del servizio competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.
4. La Giunta regionale approva il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il Direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.
5. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
6.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera f), L. R. 11/2009
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera g), L. R. 11/2009
3Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014
6Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014
8Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 10, L. R. 13/2019
9Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
10Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
11Comma 6 abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
12Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024