LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 28
 (Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell'istituzione del relativo ufficio.
2. L'ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.
4. La situazione di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme di cooperazione di cui all'articolo 6.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 9/2006
2Parole soppresse al comma 4 da art. 14, comma 2, L. R. 9/2006