Art. 10
(Sicurezza nei cantieri)
2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del progetto per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'articolo 38.
4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione l'articolo 64.
5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 2/2024
2Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024