LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/05/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
Art. 1
 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 27/1985, è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Progetti e accordi di programma)
1. Per l'impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale la Giunta regionale promuove l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso.
2. Per la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale la Regione può stipulare, ai fini di cui al comma 1, speciali accordi di programma con le Province. Tali accordi sono stipulati dall'Assessore alla programmazione, previa deliberazione della Giunta regionale, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Gli accordi di cui al comma 2 attuano il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscono le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l'attuazione degli interventi, individuano le risorse finanziarie, l'ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori.
4. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi.>>.

2. Gli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, si intendono riferiti all'articolo 6 della legge regionale 7/1981, come sostituito dal comma 1.
3. La Regione trasferisce alle Province, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1981, come sostituito dal comma 1, i mezzi finanziari iscritti negli stanziamenti del bilancio regionale corrispondenti agli interventi da realizzare che sono previsti negli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati con le Province.
5. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 la denominazione del capitolo 850 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così sostituita: <<Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture nell'ambito di speciali accordi di programma da stipularsi con le Province ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/1981, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 13 - ricorso al mercato finanziario>>.
Art. 2
 (Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio)
1. All'articolo 8, comma 30, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>.
2. All'articolo 8, comma 34, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<esterni>> sono aggiunte le parole <<, nonché per le spese generali di funzionamento>>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 30, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4.
All'articolo 30 della legge regionale 10/1997, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
<<8 bis. La vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale e di valore non superiore a 1.000 euro può essere attuata a trattativa privata anche con un solo soggetto, previa deliberazione della Giunta regionale.>>.

5. All'articolo 30, comma 9, della legge regionale 10/1997, le parole <<al comma 8>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 8 e 8 bis>>.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 30, comma 8 bis, della legge regionale 10/1997, come inserito dal comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.1911 "Entrate derivanti da vendita di beni mobili" che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo IV - categoria 4.1 - con riferimento al capitolo 685 (4.1.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del provveditorato - con la denominazione "Entrate derivanti da vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale".
7.
Dopo il capo II della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è inserito il seguente:
<<Capo II bis
 Uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili
Art. 9 bis
1.L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione.
2.L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
3.La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti strumentali della Regione, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici.
4.Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
5.I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all'Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni.>>.

8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
(5)
11. 
( ABROGATO )
(2)
12. All'articolo 6, comma 40, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<brevetti>> sono aggiunte in fine le parole <<limitatamente alle iniziative attuate presso il Consorzio per l'Area di ricerca, i contributi di cui sopra possono essere erogati direttamente allo stesso Consorzio>>.
13. All'articolo 6, comma 41, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<economico>> sono inserite le parole <<, nell'ambito del territorio regionale, dei risultati di ricerca ovvero>>.
14.
All'articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 42 è sostituito dal seguente:
<<42. A garanzia degli obblighi di cui al comma 41, i beneficiari dei contributi si impegnano, in forma irrevocabile, a cedere gratuitamente all'Amministrazione regionale i diritti di proprietà e d'uso commerciale esclusivo dei risultati della ricerca, compresi gli eventuali brevetti.>>.

15.
All'articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 43 è sostituito dal seguente:
<<43. I proventi derivanti dalla eventuale cessione dei diritti e/o dei brevetti di cui al comma 42, al netto dei contributi erogati dalla Regione, sono riversati ai soggetti beneficiari dei contributi medesimi.>>.

16. All'articolo 6, comma 48, della legge regionale 2/2000, la parola <<non>> è abrogata.
17. All'articolo 6, comma 53, della legge regionale 2/2000, è aggiunto in fine il seguente periodo <<Per l'esecuzione degli interventi di finanziamento previsti dal comma 44, la FRIULIA SpA opera tramite la sua controllata Friulia Lis SpA a ciò abilitata ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.>>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 8 da art. 6, comma 54, L. R. 23/2002
2Comma 11 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 14/2003
3Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
5Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
6Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
Art. 3
 (Disposizioni in materia di Enti locali)
1. All'articolo 1, comma 20, della legge regionale 13/2000, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
<<b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.>>.

2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(5)
6. 
( ABROGATO )
(6)
7. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
8.
L'articolo 3 della legge regionale 10/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli Enti locali)
1. Salvo quanto disposto nel successivo titolo III, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti agli Enti locali è disposta dagli Enti locali medesimi nell'ambito della rispettiva potestà normativa, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali. I principi generali sono comunque fissati dallo Statuto dell'Ente locale, a cui debbono conformarsi i regolamenti e gli atti dell'Ente locale. Fino all'entrata in vigore delle discipline statutarie e regolamentari degli Enti locali, continuano a trovare applicazione, per ogni singolo Ente locale interessato, le norme di legge regionale.>>.

9. All'articolo 3, comma 31, della legge regionale 3/2002, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<A favore della Province è assegnato un limite d'impegno decennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, da destinare per l'importo di 1,5 milioni di euro annui alla concessione di contributi ai Comuni che non siano capoluogo di Provincia, con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per gli interventi di loro competenza e per l'importo di 500.000 euro al finanziamento degli interventi di competenza provinciale.>>.
10. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei loro programmi, gli Enti locali di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che avessero già provveduto, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, alla proroga della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possono, limitatamente all'anno 2002, modificare il termine finale della suddetta proroga, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 368/2001, fatte comunque salve le altre condizioni di cui al medesimo articolo 4.
11. Ai soli effetti delle assegnazioni di trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 41 ter della legge regionale 49/1996, nonché il personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale di ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l'Azienda ovvero il Consorzio.
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
14 bis.  
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Comma 11 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 23/2002
2Comma 14 interpretato da art. 1, comma 4, L. R. 4/2003
3Parole soppresse al comma 12 da art. 2, comma 2, L. R. 12/2003
4Comma 3 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
5Comma 5 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
6Comma 6 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
7Parole sostituite al comma 13 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
8Comma 15 abrogato da art. 29, comma 1, lettera f), L. R. 9/2009
9Vedi la disciplina transitoria del comma 13, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 22/2010
10Comma 14 bis aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 22/2010
11Integrata la disciplina del comma 13 da art. 2, comma 2, L. R. 14/1995 nel testo modificato da art. 12, comma 40, L. R. 22/2010
12Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera h), L. R. 19/2013
13Integrata la disciplina del comma 14 bis da art. 10, comma 22, L. R. 11/2011 nel testo modificato da art. 10, comma 53, L. R. 23/2013
14Comma 12 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
15Comma 13 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
16Comma 14 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
17Comma 14 bis abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
Art. 4
 (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2.
All'articolo 3 della legge regionale 13/2000 il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.>>.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 5
 (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e definita dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee agli Stati membri del 28 aprile 2000 (2000/C 143/08), secondo le disposizioni attuative e di controllo di cui al relativo programma approvato dalla Commissione europea con decisione C/2001/3537 del 23 novembre 2001.
3.
All'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<I finanziamenti di cui alla presente legge concernono, in particolare, le iniziative promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero.>>.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero>>.
5. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole <<la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>;
b) al comma 3, le parole <<la Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>;
c) al comma 4, le parole <<alla Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>;
d)   ( ABROGATA )
(2)
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera a), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 1219 le parole <<Conferimento al fondo speciale costituito presso Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<Conferimento al fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>.
7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera d), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 723 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell'ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri>>.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 8, comma 66, L. R. 1/2003
2Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004
Art. 6
 (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo)
1. L'Amministrazione regionale predispone entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Piano regionale territoriale di azione e di e-government (PRTAEG) allo scopo di promuovere una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione. L'Amministrazione regionale approva, ed aggiorna annualmente, il PRTAEG previo parere della competente Commissione consiliare che si intende favorevole qualora non venga reso entro trenta giorni dalla data della richiesta di pronuncia.
2. L'Amministrazione regionale, nelle more della predisposizione ed approvazione del PRTAEG ed entro il 15 maggio 2002, adotta con propria deliberazione linee di indirizzo per la promozione di una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione che costituiscono il PRTAEG.
3. Alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b) all'articolo 36, comma 4, le parole <<i commi 4 e 5>> sono sostituite dalle parole <<i commi 4, 5 e 6>>;
c) all'articolo 49, comma 7, sono aggiunte infine le parole <<Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.>>;
d) all'articolo 50, comma 2, le parole <<lire 5 milioni/euro 2.582,28>> sono sostituite dalle parole <<5.000 euro >>;
e) all'articolo 52, commi 1 e 2, le parole <<lire 50 milioni/euro 25.822,84>> sono sostituite dalle parole <<30.000 euro>>;
f) all'articolo 55, comma 2, le parole <<lire 5 milioni/euro 2.582,28>> sono sostituite dalle parole <<5.000 euro>>;
g) all'articolo 56, comma 1, le parole <<lire 40.000/euro 20,66>> sono sostituite dalle parole <<50 euro>>;
h) all'articolo 56, comma 2, le parole <<lire 200.000/euro 103,29>> sono sostituite dalle parole <<250 euro>>;
i) all'articolo 57, comma 1, le parole <<lire 1.000.000/euro 516,46>> sono sostituite dalle parole <<1.000 euro>>.
(5)
4. A decorrere dall'1 gennaio 2002, ai componenti, eletti dal Consiglio regionale, della Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spetta una indennità annuale di 16.000 euro.
5. Con la medesima decorrenza, spetta agli stessi, per partecipare alle sedute della Commissione, nonché a riunioni e incontri propedeutici alle sedute stesse, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5 bis. Ai componenti della Commissione in carica all'entrata in vigore della presente legge è riconosciuto, dalla data di nomina, il rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 5 e nella misura ivi indicata.
6. 
( ABROGATO )
(1)
8. Le spese derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9.
All'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, il primo comma, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13/1987, è sostituito dal seguente:
<<Fatte salve le discipline particolari stabilite da leggi e regolamenti di settore, la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali, previsti per legge o istituiti ai sensi dell'articolo 1, è compensata con un gettone di presenza. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l'ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei partecipanti.>>.

10. All'articolo 2 della legge regionale 63/1982, il secondo comma è abrogato.
11. All'articolo 158, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, prima delle parole <<a mezzo di operazioni di locazione finanziaria>> è inserita la parola <<anche>>.
12. In relazione al disposto di cui al comma 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.2.679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 1495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento della parola <<anche>> prima delle parole <<a mezzo di operazioni di locazione finanziaria>>.
13. In sede di prima applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, il termine per la presentazione della documentazione richiesta è definitivamente fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Alla data di cui al comma 13 sono conseguentemente differiti i termini eventualmente fissati anche in via amministrativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
15.
All'articolo 9 della legge regionale 3/2002, il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 18 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) del Friuli Venezia Giulia.>>.

16. All'articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9/1993, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;>>.

Note:
1Comma 6 abrogato da art. 8, comma 67, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 25, L. R. 1/2004
3Comma 5 sostituito da art. 7, comma 77, L. R. 1/2005
4Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 78, L. R. 1/2005
5Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 33, c. 6, L.R. 7/2000.