Art. 3
(Disposizioni in materia di Enti locali)
1. All'
articolo 1, comma 20, della legge regionale 13/2000, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
<<b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.>>.
7. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
8.
L'
articolo 3 della legge regionale 10/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
(Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli Enti locali)
1. Salvo quanto disposto nel successivo titolo III, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti agli Enti locali è disposta dagli Enti locali medesimi nell'ambito della rispettiva potestà normativa, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali. I principi generali sono comunque fissati dallo Statuto dell'Ente locale, a cui debbono conformarsi i regolamenti e gli atti dell'Ente locale. Fino all'entrata in vigore delle discipline statutarie e regolamentari degli Enti locali, continuano a trovare applicazione, per ogni singolo Ente locale interessato, le norme di legge regionale.>>.
9. All'
articolo 3, comma 31, della legge regionale 3/2002, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<A favore della Province è assegnato un limite d'impegno decennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, da destinare per l'importo di 1,5 milioni di euro annui alla concessione di contributi ai Comuni che non siano capoluogo di Provincia, con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per gli interventi di loro competenza e per l'importo di 500.000 euro al finanziamento degli interventi di competenza provinciale.>>.
10. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei loro programmi, gli Enti locali di cui all'
articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che avessero già provveduto, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, alla proroga della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possono, limitatamente all'anno 2002, modificare il termine finale della suddetta proroga, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del limite massimo previsto dall'
articolo 4 del decreto legislativo 368/2001, fatte comunque salve le altre condizioni di cui al medesimo articolo 4.
Note:
1Comma 11 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 23/2002
2Comma 14 interpretato da art. 1, comma 4, L. R. 4/2003
3Parole soppresse al comma 12 da art. 2, comma 2, L. R. 12/2003
4Comma 3 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
5Comma 5 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
6Comma 6 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
7Parole sostituite al comma 13 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
8Comma 15 abrogato da art. 29, comma 1, lettera f), L. R. 9/2009
9Vedi la disciplina transitoria del comma 13, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 22/2010
10Comma 14 bis aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 22/2010
11Integrata la disciplina del comma 13 da art. 2, comma 2, L. R. 14/1995 nel testo modificato da art. 12, comma 40, L. R. 22/2010
12Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera h), L. R. 19/2013
13Integrata la disciplina del comma 14 bis da art. 10, comma 22, L. R. 11/2011 nel testo modificato da art. 10, comma 53, L. R. 23/2013
14Comma 12 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
15Comma 13 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
16Comma 14 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
17Comma 14 bis abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015