Art. 2
(Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio)
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 8, comma 30, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4.
All'
articolo 30 della legge regionale 10/1997, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
<<8 bis. La vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale e di valore non superiore a 1.000 euro può essere attuata a trattativa privata anche con un solo soggetto, previa deliberazione della Giunta regionale.>>.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'
articolo 30, comma 8 bis, della legge regionale 10/1997, come inserito dal comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.1911 "Entrate derivanti da vendita di beni mobili" che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo IV - categoria 4.1 - con riferimento al capitolo 685 (4.1.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del provveditorato - con la denominazione "Entrate derivanti da vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale".
7.
Dopo il
capo II della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è inserito il seguente:
<<Capo II bis
Uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili
Art. 9 bis1.L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione.
2.L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
3.La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti strumentali della Regione, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici.
4.Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
5.I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all'Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni.>>.
12. All'
articolo 6, comma 40, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<brevetti>> sono aggiunte in fine le parole <<limitatamente alle iniziative attuate presso il Consorzio per l'Area di ricerca, i contributi di cui sopra possono essere erogati direttamente allo stesso Consorzio>>.
14.
All'
articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 42 è sostituito dal seguente:
<<42. A garanzia degli obblighi di cui al comma 41, i beneficiari dei contributi si impegnano, in forma irrevocabile, a cedere gratuitamente all'Amministrazione regionale i diritti di proprietà e d'uso commerciale esclusivo dei risultati della ricerca, compresi gli eventuali brevetti.>>.
15.
All'
articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 43 è sostituito dal seguente:
<<43. I proventi derivanti dalla eventuale cessione dei diritti e/o dei brevetti di cui al comma 42, al netto dei contributi erogati dalla Regione, sono riversati ai soggetti beneficiari dei contributi medesimi.>>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 8 da art. 6, comma 54, L. R. 23/2002
2Comma 11 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 14/2003
3Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, c. 2, della medesima L.R. 16/2012.
5Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, c. 2, della medesima L.R. 16/2012.
6Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22/12/2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.