LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO IX
 Agevolazioni all'accesso al credito
Art. 58
 (Consorzi di garanzia fidi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere lo sviluppo e l'attività di consorzi o società consortili anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese associate da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.
2. Ai consorzi di cui al comma 1, di seguito denominati "Congafi", possono essere associati la Camera di commercio territorialmente competente e banche.
3. I Congafi possono anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 60, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 59
 (Finanziamenti ai Congafi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che:
a) i Congafi siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane;
b) lo statuto preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al Congafi una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
c) lo statuto , l'atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall'Assessore competente;
d) sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente.
(1)
2.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 142, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007 , con effetto dall'1/1/2007.
3Comma 2 abrogato da art. 61, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 60
 (Consorzio di secondo grado)
1. I Congafi possono costituire un consorzio o una società consortile, anche in forma cooperativa, a carattere regionale, volto a convalidare la loro capacità operativa attraverso l'attenuazione dei rischi della loro attività istituzionale.
2. Il soggetto di cui al comma 1 può anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza e coordinamento dell'attività dei Congafi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1.
4. Il consorzio di cui al comma 1 può essere beneficiario di fondi regionali, statali e comunitari, anche connessi con i fondi strutturali europei e aventi lo scopo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese artigiane (PMI).
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 18/2003
Art. 60 bis
 (Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)
1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:
a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 4/2014 . Per la definizione di imprese artigiane di piccolissime dimensioni, si veda quanto disposto all'art. 42, comma 5 bis, della presente legge.
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 15/2020
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 15/2020