LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO V
 Maestro artigiano e bottega scuola
Art. 23
 (Maestro artigiano)
1. È istituito il titolo di maestro artigiano.
2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:
a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana ovvero di almeno cinque anni nel caso in cui la Commissione accerti la sussistenza di un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;
b) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli allievi.
(3)
5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla costituzione delle botteghe scuola di cui all'articolo 23 bis, all'annotazione d'ufficio del titolo di maestro artigiano all'A.I.A.; il titolo di maestro artigiano deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all' A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio.
6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 18/2003
2Comma 3 abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 23 bis
 (Bottega scuola)
1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano, per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive.
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.
3. Nella bottega scuola il maestro artigiano può svolgere attività di insegnamento, di promozione e diffusione dei mestieri e delle tecniche produttive.
4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 7/2011
2Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 4/2013
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4Parole sostituite al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5Parole sostituite al comma 4 da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 3/2015