LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 59
 (Finanziamenti ai Congafi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che:
a) i Congafi siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane;
b) lo statuto preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al Congafi una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
c) lo statuto , l'atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall'Assessore competente;
d) sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente.
(1)
2.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 142, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007 , con effetto dall'1/1/2007.
3Comma 2 abrogato da art. 61, comma 1, L. R. 7/2011