Art. 44
(Modalità e misure d'intervento)
1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
1 bis. I contributi per gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente
2 bis. Per la rendicontazione della spesa i beneficiari degli incentivi presentano la documentazione di spesa in originale ovvero in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata di una dichiarazione del beneficiario che ne attesti la corrispondenza alla documentazione originale. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali ove sia stata prodotta documentazione di spesa in copia.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 18/2003
2Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 4/2005
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, L. R. 7/2011
4Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 18/2011
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 18/2011
6Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011
7Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
9Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
10Comma 2 abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021