Art. 36
1.
Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:
a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;
b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.
1 bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del pane parzialmente cotto, surgelato o non.
2.
Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:
a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;
b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;
c) il consumo immediato dei prodotti di panificazione;
d) la sospensione dell'attività di panificazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 7/2011
2Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3Comma 1 bis aggiunto da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4Parole sostituite al comma 1 bis da art. 63, comma 1, L. R. 21/2013
5Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 10/2014