LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 32
 (Vendita di prodotti cosmetici)
1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 29/2005 .
2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2011