LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 30
 (Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
1 bis. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
3. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
5.  
( ABROGATO )
(8)
6. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971 .
6 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. a), L.R. 21/2005, nel territorio delle regione Friuli Venezia Giulia e' abolito l'obbligo degli accertamenti igienico-sanitari di cui al presente articolo.
2Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 13/2009
3Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
5Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
6Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
7Parole sostituite al comma 4 da art. 33, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011
8Comma 5 abrogato da art. 33, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011
9Parole sostituite al comma 6 da art. 33, comma 1, lettera g), L. R. 7/2011
10Comma 6 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera h), L. R. 7/2011
11Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 79, comma 13, L. R. 7/2011
12Comma 6 bis abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013