Art. 24
(Segnalazione certificata di inizio attività)
2. La Scia di cui al comma 1 è presentata allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente (SUAP) con le modalità di cui all'
articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'
articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla
legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al SUAP territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
5. La Scia è redatta sul modello, reperibile presso il SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla
legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.
6. Ai sensi dell'
articolo 4 bis del decreto legislativo 222/2016, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al decreto legislativo medesimo, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 4/2005
2Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 13/2009
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 33, comma 1, L. R. 13/2009
4Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011
5Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 5, L. R. 7/2011
6Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 6, L. R. 7/2011
7Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 7/2012
8Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
9Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
10Parole sostituite al comma 6 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
11Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
12Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
13Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 14/2017
14Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 5/2026