Art. 19 bis
(Ufficio dell'Albo delle imprese artigiane )
1. L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
2.
L'ufficio dell'Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:
a) esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni;
b) provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3;
c) provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;
d) cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
d bis) effettua le rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;
d ter) segnala le infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1;
e) adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell'A.I.A..
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 7/2011
2Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Lettera d ter) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.